Art. 101 bis disposizioni attuazione al cc

Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo. (1) Articolo aggiunto dall'art. 20, d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127.




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