Art. 101 disposizioni attuazione al cc

Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale. Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato. Articolo abrogato dall'art. 111-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.




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