La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli, (1) i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939. (1) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: "figli".