Se l'ipotesi prevista dall'articolo 342 del codice si è verificata prima dell'1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'articolo 342 del codice. Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione dell'art. 342, con l'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.