Art. 148 disposizioni attuazione al cc

Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 966 del codice. Articolo abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.




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