Art. 189 disposizioni attuazione al cc

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente. La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.




Leggi altri articoli in: Disposizioni attuative
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto