Art. 20 disposizioni attuazione al cc

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. (...) (1) (1) Il comma che recitava: "Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.




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