Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni. (1) L'articolo che recitava: "Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.” è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.