Art. 223 octies disposizioni attuazione al cc

La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte. La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie. (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.




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