Art. 24 disposizioni attuazione al cc

Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica. Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione. Articolo abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.




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