I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica, (1) delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia. (1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.