(Abrogato) Art. 29 disposizioni attuazione al cc
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Articolo abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
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