Art. 30 disposizioni attuazione al cc

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro. Articolo abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.




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