Sulla domanda del figlio (2) per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 215, L. 19 maggio 1975, n. 151. (2) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli”.