Art. 35 disposizioni attuazione al cc

Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 217, L. 19 maggio 1975, n. 151.




Leggi altri articoli in: Disposizioni attuative