Art. 4 disposizioni attuazione al cc

La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 21 del codice. Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione. Articolo abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.




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