I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica. (1) L'articolo che recitava: "I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi." è stato così sostituito, dall'art. 222, L. 19 maggio 1975, n. 151 e successivamente dall'art. 151, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.