Art. 44 disposizioni attuazione al cc

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario. (1) L'articolo che recitava: "Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore." è stato così sostituito dall'art. 12, L. 9 gennaio 2004, n. 6.




Leggi altri articoli in: Disposizioni attuative
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto