Art. 53 disposizioni attuazione al cc

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. (1) Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. (1) La parola: "pretore" è stata sostituita dalla parola: "cancelliere" per effetto dell'art. 155, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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