Art. 55 disposizioni attuazione al cc

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (1) secondo l'articolo 622 del codice, devono, a cura, del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta. (1) La parola: "pretore" è stata sostituita dalla parola: "tribunale" per effetto dell'art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 5.




Leggi altri articoli in: Disposizioni attuative