Art. 61 disposizioni attuazione al cc

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.



Condominio Parziale

Il condominio parziale si distingue dal c.d. condominio separato a1 quale si applica l'art. 61 disp. att. c.c.; difatti, il condominio parziale può sussistere anche quando non sia possibile procedere alla separazione per mancanza delle caratteristiche di corpo di corpo di fabbrica del tutto autonomo, ma occorre un'apposita volontà assembleare ex art. l136 secondo comma c.c. del condominio principale (o una decisione giudiziale e presuppone che la domanda di costituzione di un condominio separato provenga almeno da un terzo dei componenti di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione ex art 61 disp. Att. c.c. comma 2°) del quale non condivide alcun bene o servizio comune; inoltre, il condominio parziale insorge ope legis e la relativa costituzione non necessita di essere formalizzata con specifica delibera assembleare. Sul piano della legittimazione passiva esso non ha una propria autonoma legittimazione processuale passiva tale da poter sostituire il condomino principale (laddove manchi, come nel caso oggetto di pronuncia un autonomo codice fiscale, un autonomo conto corrente, specifiche tabelle condominiali).

Tribunale Firenze, Sez. II, Sentenza, 29/01/2024, n. 297




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