Art. 63 disposizioni attuazione al cc

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 18, co. 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente:

"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato."



Pignorabilità del conto intestato al condominio

Trib. Milano 21 novembre 2017

Nonostante il riferimento dei condomini morosi contenuto nell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’azione esecutiva di pignoramento presso terzi (banca) sul conto corrente del condominio è del tutto legittima.

Salvo sporadiche sentenze di merito del tribunale di Teramo (e altri), la maggioranza della giurisprudenza di merito si è espressa per la pignorabilità del conto corrente del condominio che non paga le spettanze di terzi.

Invero, le somme depositate sul conto corrente del condominio, formalmente intestate all’ente di gestione, devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini; ad esse, infatti, viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell’interesse comune in base alle determinazioni dell’assemblea condominiale) che spezza il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne.

Infatti, la legge 11 dicembre 2012 n. 220, pur introducendo le modifiche all’articolo 1129 c.c. non ha previsto alcun beneficium excussionis del condominio nei confronti del condomine moroso.



Taluno ritiene erroneamente che la preventiva escussione dei condòmini morosi è una vera e propria condizione di procedibilità per il recupero coattivo dei crediti di terzi. 

Tuttavia è un errore logico-giuridico.

La normativa in commento impone che i terzi creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti (cioè presso i singoli debitori), se non dopo l’escussione degli altri condomini.

Ma questo non vuol dire che il creditore non possa agire sul patrimonio (ad esempio il conto bancario) del condominio.

Quindi: è vero che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, ma è altrettanto indiscutibile che il creditore può iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del Condominio come ente giuridico a sé.

Commento a cura di

Avv. Alessandro Buccilli 


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