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  • Art. 17 Preleggi - Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia

Art. 20 Preleggi - Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.




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