Art. 22 Preleggi - Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.




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