Art. 25 Preleggi - Legge regolatrice delle obbligazioni

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.




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