(abrogato) Art. 29 Preleggi - Apolidi

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.






Leggi altri articoli in: Preleggi