Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: (1) a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l'ammissione agli esami; e) le prove d'esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. 2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25. (1) Alinea così modificato dall'art. 80, comma 1, lett. p), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012.