Art. 177 Codice Comunicazioni Elettroniche - Verbali di collaudo e di ispezione

L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2.




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