Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi: a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all’impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi; b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro. 2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 80, comma 1, lett. u), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012.