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  • Art. 148 Codice Comunicazioni Elettroniche - Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

Art. 192 Codice Comunicazioni Elettroniche - Disposizioni applicabili

In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.




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