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  • Art. 24 Codice Comunicazioni Elettroniche - RIsoluzione delle controversie transnazionali

Art. 203 Codice Comunicazioni Elettroniche - Installazione d’ufficio

Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.




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