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  • Art. 210 Codice Comunicazioni Elettroniche - Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

Art. 215 Codice Comunicazioni Elettroniche - Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave. 2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.




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