Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88. 2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo; b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.