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Art. 35 Codice Comunicazioni Elettroniche - Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture

I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall’allegato n. 10. 3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93. 4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.




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