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  • Art. 9 Codice Comunicazioni Elettroniche - Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità

Art. 37 Codice Comunicazioni Elettroniche - Pubblicazione delle informazioni

Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente. Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012.




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