• Home
  • C. Com. Elettron.
  • Art. 211 Codice Comunicazioni Elettroniche - Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica

Art. 40 Codice Comunicazioni Elettroniche - Quadro di riferimento generale per l'aCodice Comunicazioni Elettronichesso e l'interconnessione

Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.