Art. 47 Codice Comunicazioni Elettroniche - Obbligo di non discriminazione

Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso. 2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.




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