Art. 51 Codice Comunicazioni Elettroniche - Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali. 2. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.






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