Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorita' competente, indicando: a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web; b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro; c) le proprie norme procedurali; d) le loro tariffe, se del caso; e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie; f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie; g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie; h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2; i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualita' di cui al presente titolo. 2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorita' competente in merito a tali modifiche. 3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi' trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita' ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorita' competente informazioni concernenti: a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono; b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato; c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute; d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a); h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla. Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’ articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.