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Art. 141 quinquies cdc - Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza

Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresi' la decadenza per una sola volta. 2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale. 3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte. Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’ articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.




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