Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c); c) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricita’, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata; d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore; e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta’ di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo; g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o piu’ mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui e’ stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e’ stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore; i) “locali commerciali”: 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attivita’ su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attivita’ a carattere abituale; l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita’ cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale; n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui e’ data la possibilita’ di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario e’ vincolato all’acquisto dei beni o servizi; p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformita’, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformita’, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’ disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista. (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014