Art. 62 cdc - Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. 2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. (1) Articolo modificato dall’articolo 44, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.




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