Art. 64 cdc - Comunicazione telefonica

Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non e’ tenuto a pagare piu’ della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate. (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.




Leggi altri articoli in: Codice del Consumo