Art. 66 bis cdc - Foro competente

Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. (1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.




Leggi altri articoli in: Codice del Consumo