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Art. 67 cdc - Tutela in base ad altre disposizioni

Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformita’ a norme comunitarie. 2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validita’, formazione o efficacia dei contratti. 3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 18 , 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’ articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59. (1) Articolo modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008); dall’articolo 2 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141e, da ultimo, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.




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