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  • Art. 67 vicies cdc - Composizione extragiudiziale delle controversie

Art. 80 cdc - Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis. 2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E’ fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Articolo sostituito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.




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