• Home
  • C. Consumo
  • Art. 141 bis cdc - Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR

Art. 81 cdc - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da 30 giorni a sei mesi all’operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione, si applica l’articolo 62, comma 3. (2) Articolo sostituito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. (2) Per la modifica del presente comma vedi l’art. 1, comma 4, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.




Leggi altri articoli in: Codice del Consumo
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto