Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67. Articolo così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e successivamente abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.