• Home
  • C. Consumo
  • Art. 80 cdc - Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

Art. 94 cdc - Responsabilità per danni alla persona

Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1. Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e successivamente abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.




Leggi altri articoli in: Codice del Consumo