La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.